Ill.mo Signor Procuratore Federale, formuliamo la presente su legale incarico della Fondazione JDENTITÀ BIANCONERA. La Fondazione da noi assistita e rappresentata, e della quale facciamo orgogliosamente parte, è nata con l’obiettivo di assicurare la tutela e la rappresentanza degli associati in quanto sportivi e tifosi juventini, considerando tale appartenenza calcistica alla stregua di elemento identitario da valorizzare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionali, delle norme di legge e di pubblica sicurezza, nonché nel pieno rispetto del dialogo con le Istituzioni, come stabilito dall’art. 3.2 del nostro Statuto.
Nel corso di una intervista rilanciata a Radio Deejay, ripresa da tutti i quotidiani italiani, sportivi e non, il dott. Urbano Cairo, tesserato FIGC nella qualità di Presidente del TORINO FC S.p.a., ha testualmente dichiarato “Tanti derby non vinti? Non li abbiamo persi tutti, anzi. E abbiamo anche avuto un po’ di sfortuna: recentemente ho visto un video con i derby che sono stati rubati prima dell’arrivo del Var. E non sono pochi”.
Tale dichiarazione viola palesemente l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva che punisce i soggetti dell’ordinamento federale che esprimono pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. La gravità della condotta posta in essere dal dott. Cairo si coglie a piene mani siccome portata a compimento con dichiarazioni rilasciate pubblicamente (ad una radio con diffusione nazionale e milioni di ascoltatori) da un soggetto che ha la rappresentanza di una società di calcio di Serie A arrecando grave pregiudizio all’istituzione federale volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonché, conseguentemente, la correttezza delle procedure di designazione.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, siamo certi che Ella avrà provveduto, senza indugio o ritardo, a procedere all’esercizio dell’azione disciplinare predisponendo l’atto di deferimento del dott. Urbano Cairo con comminazione della sanzione prevista dall’art. 9 comma 1, lettere f), g), h) così come richiamato dal predetto art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva ricorrendo, nella fattispecie, tutte, cumulativamente, le aggravanti previste dal codice.
In attesa di apprendere dal comunicato ufficiale della FIGC le sue determinazioni ed il contenuto dell’atto di deferimento, salutiamo distintamente.




