La Fondazione JB è nata con l’obiettivo di assicurare la tutela e la rappresentanza degli associati in quanto sportivi e tifosi juventini, considerando tale appartenenza calcistica alla stregua di elemento identitario da valorizzare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionali, delle norme di legge e di pubblica sicurezza, nonché nel pieno rispetto del dialogo con le Istituzioni, come stabilito dall’art. 3.2 del nostro Statuto.
Domenica 16 marzo 2025, dalle ore 18 in poi, in occasione dell’incontro di calcio della massima serie nazionale Fiorentina/Juventus, tenutosi nello stadio comunale Artemio Franchi è stata esposta la coreografia rappresentata nelle seguenti riproduzioni fotografiche facilmente rinvenibili online.
Di esse, stante il carattere offensivo, non è stata data visione neppure dalle emittenti che trasmettevano l’incontro in diretta, come riportato dal sito dei tifosi locali (cfr
https://www.laviola.it/fioentina-juventus-la-coreografia-della-fiesole-juve-m/). È quasi superfluo commentare il carattere VERGOGNOSO di tale coreografia, che risulta essere tangibilmente offensiva e lesiva, tanto nei confronti della JUVENTUS FC, quanto soprattutto, per quanto interessa la Fondazione da noi rappresentata, dei SUOI TIFOSI.
Tanto più appare INDECOROSO il comportamento dell’Assessore Andrea Giorgio rappresentante della Città Metropolitana di Firenze, che si ritrae, compiaciuto e divertito, in un selfie pubblicato in un noto social network, con suggestivamente alle spalle la INDEGNA coreografia.
Questo personaggio, che dovrebbe rappresentare la collettività, le istituzioni e che dovrebbe ispirarsi al decoro ed alla correttezza comportamentale, anche quando si è al di fuori dei ruoli istituzionali, non sembra essersi dissociato da tale non commendevole rappresentazione. Il comportamento dei tifosi della AC Fiorentina, responsabili della coreografia suddetta, non ha ricevuto alcuna censura o nota di biasimo né da parte della AC Fiorentina, né tantomeno dalla Città Metropolitana di Firenze, proprietaria dello Stadio suddetto, nonostante il deplorevole messaggio veicolato nella censurata coreografia. Né risulta che le Istituzioni del Calcio, che tanto si adoprano in ipocrite manifestazioni ed iniziative contro la violenza di qualsivoglia genere e tipo, abbiano assunto iniziative di fronte a tale ESECRABILE ED INAMMISSIBILE SPETTACOLO, adombrando ancora una volta il dubbio, senza voler cadere in atteggiamento vittimistico, che contro la JUVE SI PUÒ TUTTO!!
La suddetta coreografia implica diretta responsabilità dei Soggetti in indirizzo per l’assenza di opera di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza, malcostume, volgarità e discriminazione all’interno dello stadio.
In particolare AC FIORENTINA per aver violato
(i) le disposizioni per la tutela dell’Ordine Pubblico in occasione delle gare, stante l’assenza di attività di prevenzione, vigilanza, educazione ed informazione rivolte ai tifosi;
(ii) le misure preventive contro l’esposizione di coreografie inneggianti alvilipendio;
La CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE per aver violato
(i) le disposizioni di cui all’art. 2049 c.c. (l’amministrazione risponde per fatto illecito del proprio funzionario);
(ii) la disposizione dell’art. 2051 c.c., posto che l’illecito si è verificato all’interno di un bene di sua proprietà
Prima di tutelare i giusti diritti della Fondazione Jdentità Bianconera dinanzi alle opportune sedi, con la presente, invitiamo i soggetti cui la presente è inviata a comporre bonariamente la lite in sede stragiudiziale e, pertanto, Vi invitiamo, ai sensi degli articoli 2 e seguenti D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162/2014, a stipulare una convenzione di negoziazione con la quale le parti, assistite da propri Avvocati, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
Vi avvisiamo che, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente senza Vostra risposta, ovvero in caso di Vostro esplicito rifiuto alla negoziazione, la nostra assistita sarà libera di assumere ogni più opportuna iniziativa per la tutela in giudizio dei propri diritti.
Rappresentiamo, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto D.L. n. 132/214, la mancata risposta al presente invito entro 30 giorni dal suo ricevimento ovvero il rifiuto di aderire alla convenzione potranno essere valutati dal giudice in sede di condanna alle spese ed ai fini di cui agli articoli 96 e 642, comma 1, del codice di procedura civile, nell’eventuale successivo giudizio civile.
La presente vale a tutti gli effetti di legge compreso quello interruttivo della prescrizione. La presente, inoltre, è trasmessa, ad ogni effetto di legge, e quale formale segnalazione di notitia criminis, anche alla Procura Federale ai sensi dell’art. 118, comma secondo, CGS, in forza del quale: “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”.



