A proposito del caso Osimhen, in questi giorni, alcuni commentatori hanno osservato come i termini per l’eventuale revocazione della sentenza che aveva prosciolto il Napoli siano spirati, così determinando l’archiviazione della posizione della società azzurra.
La tesi è che, essendo gli atti pervenuti al Procuratore Chinè “al più tardi il 9 aprile scorso”, il 10 maggio sarebbero spirati i 30 giorni previsti dall’art. 63 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC per proporre la richiesta di revocazione.
Ne conseguirebbe che la Procura Federale avrebbe disposto una “archiviazione automatica” delle notizie derivanti dal procedimento penale relativo alle plusvalenze, il tutto “in conformità alle regole del CGS”.
Fatti i dovuti complimenti alle fonti che permettono di conoscere perfino la data del protocollo con cui gli atti sono stati trasmessi, occorre precisare che tale ricostruzione non corrisponde a verità.
L’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, infatti, disciplina revocazione e revisione ponendo il termine perentorio di 30 giorni “dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”, ma non disciplina l’ipotesi contraria, ovvero quella in cui il Procuratore riceve gli atti ma decide di non impugnare per revocazione innanzi alla Corte federale di appello.
Non è corretto postulare fantasiose ipotesi di “archiviazione automatica”, poiché questa non è prevista da nessuna norma sportiva.
Al contrario, nel caso in cui la Procura federale richieda un’archiviazione, ai sensi dell’art. 122, 2 comma, CGS FIGC, deve comunicare entro dieci giorni alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere all’archiviazione.
In caso di richiesta di archiviazione, dunque, si innesca un procedimento di controllo da parte della Procura Generale dello Sport presso il CONI, che usualmente risponde condividendo le intenzioni delle Procure federali o non condividendole, invitando a svolgere ulteriori accertamenti o ad esercitare l’azione disciplinare.
Di tale carteggio, ad oggi, non pare esservi traccia e dunque appare più probabile che la Procura federale, nel silenzio della norma, eserciti (o meglio, in questo caso NON eserciti) la propria azione con ampia discrezionalità e senza alcun controllo da parte degli organi sovraordinati del CONI.
Avv. Gabriele Pezzano
Nuovo membro del team legale della Fondazione JB ed esperto di diritto sportivo


