Il 19 maggio è andata in onda la puntata de “Lo stato delle cose” di Massimo Giletti inerente i presunti rapporti tra criminalità organizzata e vertici del club F.C. Internazionale Milano S.p.A. (per brevità, di
seguito, Inter).
Da tale messa in onda, contrariamente a quanto affermato dal Vicepresidente dell’Inter, signor Javier Zanetti, il quale, a suo tempo sentito sul punto dagli organi inquirenti, ha dichiarato di aver incontrato il signor
Antonio Bellocco, esponente di spicco della tifoseria interista, una sola volta fuori dal proprio ristorante sito in Milano, è emerso come ci sarebbero stati rapporti frequenti e confidenziali tra i due, i quali si sarebbero
sentiti e visti in diverse occasioni.
Lo scorso 5 maggio un troncone dell’indagine cd. “Doppia Curva” ha portato all’arresto di altre sette persone, di cui due agli arresti domiciliari, accusate, a vario titolo, tra gli altri, di estorsione, usura e minacce.
Nel corso della trasmissione di cui sopra, peraltro, è stata offerta una ricostruzione della testimonianza del suocero di Antonio Bellocco, secondo il quale la conoscenza tra Zanetti e lo stesso Bellocco sarebbe da ricondursi, addirittura, all’inaugurazione di un murales a Pioltello (avvenuta il 27 giugno 2023).
Da quanto si apprende, nel novembre del 2023, inoltre, una delle persone arrestate, tal Davide Scarfone (socio in affari di Antonio Bellocco perché accusato di aver prestato in concorso con lo stesso denaro a terze persone con interessi usurai finanche del 400%) avrebbe ottenuto, grazie alla sua amicizia con il Bellocco, la partecipazione ad un evento organizzato dal Vicepresidente dell’Inter.
Scarfone, infatti, è stato amministratore unico della multinazionale QFOR presso la sede di Como ed il Bellocco, quindi, perché il suo socio in affari “facesse una bella figura”, gli avrebbe chiesto alcuni particolari dell’evento da riferire per il tramite di Andrea Beretta, anch’egli esponente di primo piano della tifoseria interista, a Zanetti, in modo tale che questi fosse invogliato a partecipare.
Il 17 novembre 2023, infatti, Zanetti ha effettivamente partecipato a tale evento e, da una telefonata intercettata il giorno seguente allo stesso, è emersa la soddisfazione di Scarfone per la partecipazione
Vicepresidente dell’Inter e per come questi lo avesse lodato davanti a circa 400 persone, mentre Bellocco, in quella stessa occasione, ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Zanetti alla fine dell’evento e di voler andare a mangiare al suo ristorante.
Come riportato da “Lo stato delle cose”
, secondo gli investigatori, i quali hanno ipotizzato che i rapporti con Bellocco e Beretta fossero tenuti direttamente sia da Zanetti sia Marotta, questo costituirebbe “un
significativo elemento di prova” dei contatti tra esponenti del direttivo della Curva Nord dell’Inter e la società sportiva stessa.
Ulteriori elementi, peraltro, sarebbero rinvenibili nel video messaggio (che si è appreso essere datato inizio estate 2024), postato dal Bellocco sul suo account Instagram e proveniente dal Vicepresidente dell’Inter, contenente i saluti di quest’ultimo ad una certa Aurora, stretta congiunta del predetto.
Senonché, notizia di pubblico dominio, il 1° maggio Zanetti, nella sua qualità di Vicepresidente dell’Inter, e altri soggetti coinvolti, oltre alle stesse società di Inter e Milan, sono – inspiegabilmente – giunti ad un
patteggiamento che prevede l’applicazione di sanzioni molto lievi, di fatto irrisorie rispetto al contesto generale in cui sono avvenuti i rapporti contestati ed ai soggetti – malavitosi – coinvolti in qualità di loro controparte.
In particolare, il Vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha patteggiato un’ammenda di 14.500 €, la società sportiva Inter ha patteggiato un’ammenda di 70.000 €, mentre – del tutto inaspettatamente – il Presidente
dell’Inter, Giuseppe Marotta, è andato addirittura esente da qualsivoglia contestazione.
Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti legali, in nome e per conto della FONDAZIONE JDENTITÀ BIANCONERA e di tutti i tifosi, juventini e non, dalla stessa rappresentati, non possono far altro che domandarsi, finanche cercare di capire, e per, l’effetto, formulare espressa richiesta in tal senso per comprendere su quali presupposti ed atti si sia basata la Procura della F.I.G.C. per formulare il proprio parere favorevole ad un patteggiamento contenente sanzioni così ridotte, con la connivenza degli altri organi
interessati al processo regolamentato dall’art. 136 del Codice di Giustizia Sportiva.
Infatti, ai sensi dell’art. 136, comma 3, il Procuratore Federale ha ritenuto congrua la sanzione; il Procuratore
Generale dello Sport non ha formulato rilievi; il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, ha ritenuto di non formulare osservazioni con riguardo alla congruità della sanzione stessa.
Gli Organi sopra menzionati quindi, di fronte a fatti di un disvalore sociale e sportivo di inaudita gravità, come emerge dalla nota richiesta di applicazione di misura cautelare del Pubblico Ministero della Direzione
Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Milano, dott. Storari, nel procedimento n. 17697/18, hanno ritenuto di concordare tutti su sanzioni, sì come evidentemente proposte dagli incolpati, di oggettiva
incongruità e di assoluta ineffettività e inafflittività, in spregio tanto al combinato disposto di cui agli artt. 44, comma 5, e 126, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, quanto al comune senso del diritto
e del senso etico che dovrebbe permeare e pervadere lo SPORT ed ogni sua diramazione.
Non si comprende, invero, quale metro di giudizio sia stato applicato nella presente fattispecie quando, appena nel 2017, per fatti di oggettivo minor disvalore sociale, etico, oltre che giuridico, la medesima Procura
Federale ebbe a richiedere nei confronti della Juventus e dei suoi amministratori sanzioni di maggiore entità ed afflittività.
Quanto emerso a seguito del Comunicato Ufficiale n. 436/AA al cospetto proprio dei precedenti merita, dunque, un doveroso approfondimento, anche avanti all’adita Autorità Giudiziaria ordinaria, affinché
sia accertato se sia stato opportunamente e compiutamente adempiuto il dovere d’ufficio, cui gli Organi della Giustizia Sportiva devono conformare la propria condotta, alla luce della oggettiva disparità di trattamento tra le due vicende.
Una tale sperequazione non trova giustificazione nella discrezionalità dell’esercizio delle facoltà e prerogative rimesse agli Organi predetti, ma è espressione di una omessa (sostanziale) applicazione
delle norme sanzionatorie, stante la oggettiva vacuità delle pene. Infatti, in entrambi i casi sono state contestate la violazione della norma sulla lealtà sportiva (art. 1bis vecchio
Codice della Giustizia Sportiva; art 4, comma 1 nuovo Codice della Giustizia sportiva) e della norma che disciplina i rapporti con i tifosi (art. 12 vecchio Codice della Giustizia Sportiva; art 25, comma 10 nuovo Codice della Giustizia Sportiva).
Sicché, a fronte di contestazioni di fattispecie normative analoghe, allora si chiedeva con inaudita fermezza ed apparente intransigenza la sanzione afflittiva di 30 mesi nei confronti del Presidente Agnelli, ora si è ritenuta congrua una sanzione pecuniaria di miserrima consistenza (euro 14.500,00) nei confronti del Vice Presidente dell’Inter, ciò nonostante nel primo caso l’allora amministratore della Juventus ebbe a denunciare (fatto pacifico assurto agli onori della cronaca), mentre ora, almeno da quanto emerge dal servizio d’inchiesta sopra menzionato, il rappresentante dell’Inter avrebbe avuto rapporti di connivenza e vicinanza (vedi, ex multis, messaggio video a congiunti di malavitosi).
Ciò che ictu oculi emerge è una ingiustificata, oltre che giuridicamente, inaccettabile disparità di trattamento che richiede un doveroso approfondimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.
I tifosi, difatti, si sentono frodati!!!
Ci si domanda, altresì, se, in conseguenza delle circostanze nuove emerse, non sia il caso che la Procura Federale si determini ad aprire un nuovo procedimento o, ancora, a riaprire – melius re perpensa – quello
conclusosi con l’accordo di patteggiamento, nonostante il Codice di Giustizia Sportiva, palesemente calpestato in tante precedenti occasioni, sancirebbe “l’improponibilità assoluta della corrispondente azione
disciplinare”, non certo applicabile di fronte alla sopravvenienza (o sopravvenuta conoscenza) di fatti gravi come quelli qui esposti.
Ci permettiamo di ricordare che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale ha l’obbligo di aprire un fascicolo ogni qualvolta abbia notizia di fatti che possono avere rilevanza
nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Ci permettiamo di ricordare, altresì, che, ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale qualora ritenga che, presso l’Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport.
Ciò in contraddizione con la “tesi” secondo cui sarebbero le Autorità Ordinarie a dover informare la Procura Federale!
Tanto vero che nel 2022-2023 venne riaperto dalla Procura Federale un procedimento sportivo che si era già concluso con un’assoluzione in conseguenza dell’acquisizione di atti contenenti intercettazioni (ci si riferisce al caso plusvalenze della società sportiva Juventus).
Sulla base della più volte proclamata velocità e afflittività della giustizia sportiva, in disparte e fermo quello che succederà nel procedimento penale, del quale non vogliamo e non dobbiamo occuparci, la Procura
Federale sarebbe tenuta ad aprire un nuovo filone di indagine, sulla base dei fatti nuovi emersi dall’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 5 maggio u.s.
Non possiamo credere, né accettare, che la Procura Federale possa ritenere esaurita la propria funzione inquirente nell’accordo di patteggiamento raggiunto, a parere degli scriventi, con l’applicazione di NON
sanzioni rispetto al contesto generale in cui sono avvenuti i rapporti contestati ed ai soggetti coinvolti.
La presente segnalazione è rivolta alle Autorità in indirizzo per ogni e qualsiasi effetto di legge, con particolare riferimento all’art. 118 del C.G.S., all’art. 5, commi 2 e 6, del D.Lgs. 33/2013, nonché all’art. 328 c.p.
Si chiede, pertanto, Vostra cortese risposta scritta e non apparentemente motivata, con l’avvertenza che, decorso il termine n. 7 giorni dal ricevimento della presente senza alcun riscontro, la FONDAZIONE da noi
rappresentata adirà le sedi competenti per la tutela dei diritti ed interessi propri, oltre che, soprattutto, per quella di tutti tifosi – juventini e non – e sportivi dalla stessa rappresentati.



